Acquisizioni in economia: obbligatorio effettuarle in Me.Pa. #appalti #trasparenza

Il problema dell’applicabilità alle acquisizioni in economia delle regole previste dalla spending review e, segnatamente, dell’obbligo di avvalersi del mercato elettronico o, comunque, dei parametri Consip è facilmente risolvibile, alla luce delle disposizioni del D.P.R. 207/2010.

La chiave è data dall’articolo 328, comma 4:

Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II”.

Per effetto di questa disposizione, il mercato elettronico è al tempo stesso

– una particolare modalità di condurre procedure di gara sotto soglia, nell’ambito di un sistema concorrenziale filtrato dall’abilitazione all’ingresso nel market operata dalla Consip o da altra centrale di committenza;

– la modalità con la quale è possibile condurre la selezione di gara nell’ambito delle acquisizioni in economia.

Le due cose, si badi, non coincidono. Col mercato elettronico, le amministrazioni possono acquisire tutti i beni e servizi presenti nel marketplace, senza alcuna limitazione di alcun genere, che non sia la soglia di rilievo comunitario.

Laddove, invece, si utilizzi il mercato elettronico come piattaforma per la gestione della procedura di gara informale nel cottimo fiduciario, le amministrazioni possono acquisire solo e soltanto quei beni e quei servizi che abbiano preventivamente individuato nel provvedimento previsto dall’articolo 125, comma 10, del d.lgs 163/2006 e nei limiti di prezzo ivi previsti, che possono anche essere inferiori alla soglia comunitaria.

Ora, l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come novellato dall’articolo 7, comma 1, della legge 94/2012, fa obbligo praticamente a tutte le amministrazioni pubbliche di “fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti” ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010.

Quindi, la mera facoltà, prevista dall’articolo 328, comma 4, di utilizzare il mercato elettronico come strumento per la gara nell’ambito di un cottimo fiduciario, diviene vincolo.

Le amministrazioni potrebbero svolgere gare ufficiose per selezionare il contraente nell’ambito di un cottimo fiduciario al di fuori del mercato elettronico solo laddove accertassero che presso detto mercato fossero assenti le categorie merceologiche o di servizi (avendo anche cura di controllare che non siano operanti convenzioni).

Non si tratta di una delle deroghe previste dall’articolo 1, commi 3 e 7, della legge 135/2012, rivolte al sistema degli acquisti da convenzioni.

Risulta, tuttavia, evidente che se la categoria merceologica o il servizio non sia disponibile nel marketplace le amministrazioni non possono che procedere in via autonoma, svolgendo procedure di gara al di fuori delle piattaforme messe a disposizioni dalle centrali di committenza.

Lascia un commento